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Sentenza Trb d'App 11.2008.122 - Protezione del figlio: privazione custodia parentale e collocamento

Da: www.sentenze.ti.ch Sentenze del Tribunale di Appello del Canton Ticino (link diretto alla sentenza)

Privazione della custodia parentale e collocamento del figlio in istituto contro la volontà della madre e del figlio: ennesima bacchettata del Tribunale di Appello alla Autorità di vigilanza sulle tutele e alla Commissione tutoria regionale.

Perizia Affolter: è già trascorso quasi un anno dalla perizia Affolter. Quanto aspetterà ancora il Consiglio di Stato (mandatario della perizia) prima di intervenire? Quando finiranno lo strapotere e gli abusi dell'autorità tutoria ticinese a danno dei minori che dovrebbe invece tutelare e proteggere?

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2008.122
Data decisione, Autorità: 12.12.2008, ICCA

Titolo:

Protezione del figlio: privazione della custodia parentale e collocamento del minorenne
 

PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 310 cpv. 1 CC

 


 

 

 

Incarto n.
11.2008.122

Lugano,

12 dicembre 2008/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

           

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 383.2008/R.107.2008 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

AP 1, agente per sé e per il figlio

K (1977),

()

 

 

alla

 

 

 

CO 1,

 

per quanto riguarda la privazione della custodia parentale e il

collocamento in internato dello stesso K__________, figlio di

 

CO 2,

 

con curatrice educativa nella persona di

 

,;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 settembre 2008 presentato da AP 1, integrato l'8 ottobre 2008 anche in rappresentanza del figlio K__________, contro la decisione emessa il 22 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 e K__________ __________ contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte della medesima Autorità;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria correlata all'appello e al ricorso;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 23 settembre 2005 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divor­zio in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto a Savosa il 19 settembre 1997 da CO 2 (1963) e AP 1 nata __________ (1974). I figli K__________, nato il 17 dicembre 1997, e S__________, nata il 16 febbraio 2000, sono stati affidati alla madre. Invalida al 68%, questa beneficia di una rendita AI (al 75%) per gravi problemi alla colonna vertebrale che la costringono a cure e ricoveri in cliniche di riabilitazione. Al padre è stato riconosciuto il diritto a adeguate relazioni personali con i figli.

 

                                  B.   Il 3 agosto 2007 CO 2 si è rivolto CO 1, lamentando l'impossibilità di esercitare correttamente il diritto di visita. La Commissione tutoria ha esaminato il caso, ascoltando i ragazzi il 18 settembre 2007. K__________ è poi stato posto sotto osservazione del Servizio medico-psicologico di Viganello, con l'assenso della madre, dal 4 ottobre al 13 dicembre 2007. Nel suo rapporto del 29 gennaio 2008 tale Servizio ha descritto il figlio come sofferente e abbandonato a sé stesso, con una madre dotata di scarsa empatia (perché ancora troppo coinvolta nel conflitto emotivo con l'ex marito), onde la necessità di occuparsi del ragazzo "in modo importante", come lo stesso K__________ chiedeva di fare, offrendo a quest'ultimo "un ambiente protetto nel quale crescere sostenuto e accompagnato da figure di riferimento stabili e affidabili". Sentita il 5 febbraio 2008 dalla Commissione tutoria regionale, AP 1 si è dichiarata d'accordo di collocare il figlio come interno in un istituto, con possibilità di rientro a casa il fine settimana e durante le vacanze. CO 2 ha espres­so a sua volta il proprio consenso l'8 febbraio 2008.

 

                                  C.   La Commissione tutoria regionale ha poi citato i genitori a
un'udienza del 18 aprile 2008, nel corso della quale ha prospettato loro la possibilità di inserire il figlio, d'intesa con il Servizio medico-psico­cologico, nell'Istituto __________ di __________. Entrambi i genitori hanno aderito alla proposta. Nel lasso di tre mesi, nondimeno, AP 1 ha cambiato idea e il 17 luglio 2008 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale che avrebbe accettato di collocare il figlio nella struttura solo come esterno. Convocata dalla Commissione tutoria regionale, il 18 agosto 2008 essa ha ribadito che la situazione di K__________ era migliorata e che un collocamento del ragazzo come esterno nell'Istituto __________ sarebbe stato più che sufficiente.

 

                                  D.   Constatato che le tensioni fra genitori continuavano a rendere difficile l'esercizio del diritto di visita, con decisione del 19 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di K__________ e S__________ una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), designando in qualità di curatrice __________, incaricata di sostenere e consigliare i genitori, disciplinare se necessario gli aspetti pratici legati all'esercizio del diritto di visita e vegliare sulle relazioni personali dei figli. Statuendo quello stesso 19 agosto 2008, inoltre, la Commissione tutoria regionale ha privato "provvisoriamente" AP 1 della custodia parentale su K__________ e ha collocato il ragazzo come interno nell'Istituto __________ di __________ "con effetto al 1° settembre 2008", senza prelevare tasse né spese. A un eventuale ricorso contro la decisione è stato tolto effetto sospensivo.

 

                                  E.   Il 29 agosto 2008 AP 1 e il figlio K__________ sono insorti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo - previo conferimento dell'assistenza giudiziaria - di annullare la privazione dell'autorità parentale e il collocamento. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la propria decisione. CO 2 è rimasto silente. Il 19 settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha avvertito le parti che "lo scambio degli allegati è terminato". I ricorrenti hanno chiesto il 22 settembre 2008 di essere autorizzati a replicare. Con lettera del giorno medesimo l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la richiesta e ha statuito immediatamente, dichiarando irricevibile il ricorso di K__________ __________ e respingendo quello della madre. La tassa di giustizia di fr. 100.- è stata posta a carico di AP 1. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da quest'ultima è stata respinta. Sull'identica richiesta formulata dal figlio l'Autorità di vigilanza non ha statuito. A un eventuale appello contro tale decisione è stato tolto effetto sospensivo.

 

                                  F.   Quello stesso 22 settembre 2008 AP 1 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a trasmetterle tutti gli atti versati nell'incarto, a sua insaputa, dopo l'introduzione del ricorso. L'Autorità di vigilanza ha risposto il 23 settembre 2008 che ai fini del giudizio erano stati acquisiti solo "contatti per avere da un lato conoscenza della situa­zione attuale del minore (per sapere se K__________ fosse collocato ed in internato o esternato) e dall'altro dei chiarimenti sul rapporto del Servizio medico-psicologi­co già agli atti (in particolare il riferimento ad un colloquio avvenuto con dei docenti scolastici)". Alla lettera essa ha accluso una nota interna che era stata redatta da una collaboratrice il 16 settembre 2008 e un messaggio di posta elettronica che l'Autorità di vigilanza aveva ricevuto l'indomani dal Servizio medico-psicolo­gico.

 

                                  G.   AP 1 ha impugnato il 23 settembre 2008 la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo all'appello, il conferimento dell'assistenza giudiziaria e - nel merito - la riforma della decisione stessa nel senso di vedere annullata la privazione dell'autorità parentale e il collocamento del figlio in istituto. Contestualmente essa ha censurato il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, riservandosi la facoltà di completare l'intero memoriale entro la scadenza del termine d'impugnazione. Con decreto del 30 settembre 2008 il presidente di questa Camera ha restituito all'appello effetto sospensivo.

 

                                  H.   L'8 ottobre 2008 AP 1 ha inoltrato a questa Camera un memoriale integrativo - anche in rappresentanza del figlio K__________ - nel quale rinnova le richieste di giudizio già avanzate. Essa insta altresì per avere accesso a tutti gli atti di causa, per ricevere le osservazioni che sarebbero state inoltrate all'appello e per

                                         "esercitare la possibilità di notificare prove". Il presidente della Camera ha segnalato all'appellante il 6 novembre 2008 la possibilità di consultare l'intero fascicolo del procedimento presso la cancelleria civile del Tribunale d'appello, ricordandole che la facoltà di indicare prove non dipende dal rilascio di permessi. I due memoriali d'impugnazione non hanno formato oggetto di notifica a CO 2 né alla Commissione tutoria regionale.

 

                                    I.   Il patrocinatore degli appellanti si è presentato il 5 dicembre 2008 alla cancelleria civile del Tribunale d'appello, dove ha potuto consultare l'intero fascicolo della causa, e il giorno stesso ha scritto a questa Camera, offrendo la testimonianza della psicologa __________ o - in alternativa - quella del direttore del­l'Istituto __________ __________. La lettera non è stata intimata alle controparti.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sulla privazione della custodia parentale e il collocamento

 

                                   1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnati alla posta il

                                         23 settembre e l'8 ottobre 2008, i due memoriali in rassegna sono entrambi tempestivi. Quanto alla possibilità di completare nel termine d'impugnazione un appello già pendente, essa non fa dubbio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).

 

                                   2.   Nell'allegato dell'8 ottobre 2008 AP 1 e K__________ __________ chiedono di avere accesso a tutti gli atti di causa, di ricevere le eventuali osservazioni che sarebbero state formulate all'appello e di "esercitare la possibilità di notificare prove". La prima richiesta è superata, la seconda è senza oggetto (poiché nessuno dei due memoriali ha formato oggetto d'intimazione), la terza è rimasta senza seguito immediato da parte degli appellanti medesimi. Quanto alle altre due testimonianze offerte con lettera del 5 dicembre 2008, a supporre che simili notifiche siano proponibili quasi due mesi dopo la scadenza del termine d'impugnazione, esse non sono di alcun rilievo per il giudizio: che AP 1 faccia seguire spontaneamente il figlio da uno psicologo di fiducia oppure no, in effetti, è indifferente - come si vedrà oltre - ai fini della presente sentenza. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dei due memoriali di appello.

 

                                   3.   K__________ __________ si duole in primo luogo che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia dichiarato irricevibile il suo ricorso solo perché il legale incaricato di rappresentarlo non aveva accluso all'atto una procura. La critica è pertinente. L'Autorità di vigilanza evoca una sentenza in cui il Tribu­nale federale ha giudicato non arbitrario dichiarare inammissibile un ricorso al quale non era stata tempestivamente unita una procura (RDAT I-2000 pag. 363 consid. 4). In quel precedente però non risultava quale rapporto giuridico intercorresse tra il Servizio ticinese di cura all'alcolismo e il ricorrente. Per di più - e la circostanza è decisiva - in quel caso il Consiglio di Stato aveva sollecitato invano il Servizio ticinese di cura all'alcolismo "per ottenere la prova dell'esistenza di un mandato di rappresentanza". Nel caso in esame l'Autorità di vigilanza non revoca in dubbio che l'avv. PA 1 patrocinasse legittimamente AP 1, detentrice dell'autorità parentale su K__________ in seguito al divorzio. Oltre a ciò, non consta - né l'Autorità di vigilanza pretende - che il legale sia mai stato sollecitato a

                                         esibire una procura. Aves­se inteso verificare l'esistenza del man­dato, l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto fissare al patrocinatore un breve termine per produrre l'atto (art. 9 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 9). Dichiarando irricevibile il ricorso d'acchito, essa è caduta in un palese eccesso di formalismo.

 

                                   4.   Gli appellanti rimproverano all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere fondato la decisione non solo sulle risultanze degli atti (come figurava al consid. 1 in fine), ma anche su due documenti acquisiti senza che ne fosse stata data loro conoscenza. La censura è una volta ancora provvista di buon diritto. A torto l'Autorità di vigilanza crede in effetti che nel diritto di filiazione esista un numerus clausus dei mezzi istruttori. Nelle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) i fatti vanno esaminati d'ufficio, sicché sono leciti anche mezzi di prova diversi da quelli classici: ad esempio l'interrogatorio informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti (di terzi e di servizi specialistici), come pure la raccolta di informazioni (cfr. l'art. 419a cpv. 2 CPC; v. anche FF 2006 pag. 6693 in alto). I ragguagli che l'Autorità di vigilanza ha domandato al Servizio medico-psicologico, riassunti nella nota interna di una collaboratrice e in un messaggio di posta elettronica (doc. C di appello), sono quindi prove. Essendo state usate per la decisione, queste non potevano sfuggire al vaglio del contraddittorio. In proposito l'Autorità di vigilanza ha palesemente disatteso il diritto d'essere sentiti degli appellanti (art. 29 cpv. 2 Cost.).

 

                                   5.   Sempre dal profilo formale gli appellanti criticano l'Autorità di vigilanza sulle tutele per avere loro impedito di replicare alle osservazioni della Commissione tutoria regionale. La doglianza è legittima. Certo, l'art. 45 cpv. 3 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dispone che l'Autorità di vigilanza ordina un secondo scambio di atti scritti solo "eccezionalmente". Tale norma non può essere applicata, tuttavia, in contrasto con il diritto federale. E l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce ormai un autentico diritto di replica in tutte le procedure giudiziarie, anche in quelle che non ricadono nelle previsioni dell'art. 6 par. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100). Ciò significa che non è lecito dichiarare chiuso uno scambio di allegati dopo il memoriale di risposta (come ha fatto in concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele), giacché il ricorrente ha diritto di replicare senza dover chie­dere autorizzazioni. Deve solo agire con sollecitudine (loc. cit. con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Se egli non si attiva dopo un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce. Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha emanato la propria decisione immediatamente dopo avere ricevuto le osservazioni della Commissione tutoria regionale. Se non che, così facendo, essa ha trascurato una volta ancora il diritto d'essere sentito dei ricorrenti (art. 29 cpv. 2 Cost.).

 

                                   6.   Il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). La disattenzione può nondimeno ritenersi sanata - in via eccezionale - qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2). In concreto gli appellanti hanno avuto la possibilità, durante il termine per l'appello, di consultare l'intero fascicolo della causa e di esporre in due memoriali tutte le loro critiche dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto. Di per sé le violazioni dell'art. 29 cpv. 2 Cost. potrebbero quindi ritenersi rimediate, alla stessa stregua dell'ingiustificata irricevibilità opposta dall'Autorità di vigilanza sulle tutele al ricorso di K__________ __________, il quale ha potuto addurre tutte le sue doglianze di merito davanti a questa Camera. Come si vedrà oltre, tuttavia, simile provvidenza non giova alla decisione appellata, la quale non sfugge all'annullamento nemmeno a prescindere dai vizi di forma.

 

                                   7.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei confronti loro (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 307 CC). L'interesse del ragazzo è il punto di riferimento costante, in specie per valutare il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

 

                                   8.   Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato la necessità di togliere K__________ alla custodia della madre, rilevando come quest'ultima abbia riconosciuto più volte le proprie difficoltà genitoriali, dovute anche al ripetersi dei ricoveri ospedalieri, tanto ch'essa nemmeno contestava "le risultanze dei rapporti agli atti". Quanto al figlio, l'Autorità di vigilanza ha accertato che il rapporto 29 gennaio 2008 del Servizio medico-psicolo­gico attestava una grande sofferenza riconducibile all'inadeguatezza dell'ambiente domestico (riflesso dell'acuto conflitto fra genitori), alle frequenti degenze cliniche dalla madre e alla scarsa empatia di lei, più sensibile alle esigenze della figlia S__________. Ne risultava che il ragazzo, pur normalmente dotato dal profilo intellettuale, non era stato promosso in quinta classe elementare. Ciò rendeva necessario un ambiente protetto, al riparo da contese fra ex coniugi, in cui stabilità e continuità dell'assistenza supplissero alle carenze materne. Secondo l'Autorità di vigilanza il fatto che K__________ frequenti già l'Istituto __________ come esterno non è sufficiente, poiché quando torna a casa la sera egli si ritrova confrontato con i soliti problemi. Tale situazione essendo pregiudizievole per lo sviluppo psichico e mentale, il collocamento come interno durante la settimana in un istituto si rivela un provvedimento necessario per proteggere il ragazzo "dal contesto familiare inappropriato".

 

                                   9.   Gli appellanti affermano - in sintesi - che il rapporto stilato dal Servizio medico-psicologico non è un mezzo di prova (non essendo una perizia nel senso degli art. 247 segg. CPC e 19 cpv. 2 LPAmm), che solo una vera perizia può garantire un intervento proporzionato e non inutilmente incisivo per il bene del figlio, che nessuna fiducia può più essere riposta nello psicologo __________ (del Servizio medico-psicologi­co), che non è dato di sapere su che basi la psicologa __________ (del medesimo Servizio) abbia rilasciato le informazioni raccolte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele in pendenza di ricorso, che il rapporto del Servizio medico-psicologico si fonda su uno stato di fatto risalente al dicembre del 2007 e che le insufficienze di AP 1 non giustificano l'internato del figlio, tanto meno ove si pensi ch'essa fa seguire il ragazzo - di sua iniziativa - da una psicologa di fiducia. In circostanze del genere il fatto che K__________ frequenti l'Istituto __________ come esterno (meglio: come semiconvittore) è più che sufficiente per fugare ogni rischio e salvaguardare gli interessi del minorenne.

 

                                10.   La questione di sapere se un figlio vada tolto alla custodia parentale per sottrarlo "al pericolo" non deve necessariamente formare oggetto di una perizia in senso tecnico. Anche agli appellanti va ricordato che nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato si ammettono mezzi di prova diversi da quelli classici, come l'interrogatorio informale di terzi, l'assunzione di rapporti scritti e la raccolta di informazioni (sopra, consid. 4). Certo, l'applicazione dell'art. 310 CC può avvenire solo sulla scorta di accertamenti specialistici, dovendosi valutare l'impatto che il provvedimento avrà sul figlio, il presumibile esito del collocamento e le possibilità di reintegrazione nella custo­dia parentale per evitare che la privazione divenga irreversibile (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 in fine ad art. 310). Contrariamente all'opinione degli appellanti, non si richiede tuttavia una formale perizia. Del resto, gli appellanti non pretendono che gli estensori del rapporto presentato il 29 gennaio 2008 dal Servizio medico-psicologico (un medico caposervizio con due psicologi, __________ e __________) dovessero astenersi dal loro incarico per mancata indipendenza o imparzialità. Essi criticano lo psicologo __________, ma per accadimenti di cinque mesi successivi alla stesura del rapporto (lettera 6 giugno 2008 del Servizio medico-psico­lo­gico all'avv. PA 1, nell'incarto della Commissione tutoria regionale). Nella misura in cui asseriscono che quel rapporto non sia un mezzo di prova idoneo per decretare la privazione della custodia parentale, gli appellanti prospettano dunque una tesi infondata.

 

                                11.   Diversa è la questione di sapere se il noto rapporto sia sufficiente dal profilo contenutistico per sorreggere il provvedimento litigioso. Ci si può domandare in effetti se le due pagine in cui si esaurisce l'esposto (di cui una contenente dati anamnestici) confortino una valutazione clinica adeguata per togliere un figlio alla custodia parentale, ove appena si consideri che all'infuori dei genitori il Servizio medico-psicologico non ha consultato nessuno, né maestri di scuola elementare né docenti di soste­gno pedagogico (dal rapporto non si capisce neppure che scuola frequenti il ragazzo). Quanto all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, esso non è stato invitato a esprimersi sulla necessità, ma solo sull'esecuzione del provvedimento. È possibile che l'iniziale assenso della madre - e di CO 2 - al collocamento del figlio nell'Istituto __________ (sopra, lett. C) abbia indotto il Servizio medico-psicologico a limitare il rapporto all'essenziale. Sta di fatto che AP 1 ha poi revocato il consenso all'internato, senza più ricredersi, e che la Commissione tutoria regio­nale si è trovata a decidere una misura coatta. In nessun caso, dunque, essa poteva prescindere da accertamenti specialistici sul presumibile seguito del collocamento e sulle possibilità di ripristinare poi la custo­dia parentale in vista del­l'ado­lescen­za (sopra, consid. 10). Invano si cercherebbero agli atti valutazioni in tal senso.

 

                                         Comunque sia, si volesse anche ammettere che il rapporto del 29 gennaio 2008 contenga accertamenti specialistici sufficienti per proce­dere a una privazione della custodia parentale, resta il fatto che le valutazio­ni ivi espresse risalgono a un periodo d'osservazione compreso fra il 4 ottobre al 13 dicembre 2007. Di fronte all'atteggiamento della madre, la quale ha dichiarato nel luglio del 2008 che non avrebbe più accettato di inserire il figlio come interno nell'Istituto __________ perché la situazione del ragazzo era migliorata, la Commissione tutoria regionale non poteva statuire il 19 agosto 2008 senza la benché minima verifica e privare AP 1 della custodia parentale in virtù di accertamenti specialistici risalenti a otto mesi prima. È vero che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha tentato di aggiornare l'istruttoria per il tramite di una telefonata e di un messaggio di posta elettronica (doc. C di appello), ma a parte il fatto che tali ragguagli sono stati assunti - come detto - in violazione del contraddittorio, accertamenti del genere andavano rilasciati e sottoscritti dallo specialista responsabile, giacché destinati ad assumere rilievo per il giudizio. Né si comprende, del resto, come lo specialista avrebbe potuto eseguire verifiche senza più incontrare il ragazzo. Ciò posto, domandarsi se incombesse direttamente all'Autorità di vigilanza aggiornare i dati o dovesse l'Autorità medesima ritornare il caso alla Commissione tutoria regionale poco sussidia. Ai fini dell'odierno giudizio importa che l'Autorità di vigilanza non poteva confermare la privazione della custodia parentale sulla mera base degli atti.

 

                                12.   Si aggiunga che, da parte sua, la Commissione tutoria regionale non poteva reputare assolto il proprio compito di sottrarre il minorenne "al pericolo" limitandosi a collocare il ragazzo in internato senza alcuna visione o prospettiva. Intanto mal si capisce come mai AP 1 sia stata privata della custodia parentale "provvisoriamente" mentre il figlio sia stato collocato nell'Istituto __________ senza limiti di tempo. Per tacere di ciò, quando un genitore conservi - come nella fattispecie - l'autorità parentale, ma si veda privare della custodia, questa compete all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come titolare della custodia parentale l'autorità tutoria deve prefiggersi un minimo di obiettivi, disporre verifiche regolari del collocamento (in cui si approfondisca la struttura psichica del ragazzo, esaminando le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e valutare le possibilità di ripristinare poi la custo­dia parentale. Né essa può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a servizi amministrativi non solo l'esecuzione, ma anche la concezione progettuale. Questa Camera ha già avuto occasione di precisare per altro, nel medesimo ordine di idee, che il compito di regolare il diritto di visita a un figlio spetta all'autorità tutoria, non al curatore (sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5). Statuendo di nuovo, l'Autorità di vigilanza dovrà vegliare anche al riguardo.

 

                                13.   Se ne conclude che l'appello di AP 1 e K__________ __________ merita parziale accoglimento, nel senso che l'Autorità di vigilanza va invitata ad aggiornare (o a far aggiornare) gli accertamenti specialistici deputati alla privazione della custodia parentale, sollecitando la Commissione tutoria regionale a definire - ove essa non abbia ancora provveduto - le condizioni del collocamento, sempre che si confermi la necessità della misura. Le conseguenze di tale accoglimento parziale sulle spese e le ripetibili di appello saranno vagliate in appresso (consid. 18).

 

                                   II.   Sul rifiuto dell'assistenza giudiziaria in sede di ricorso

 

                                14.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) "l'autorità di seconda istanza", ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è ricevibile.

 

                                15.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'"autorità competente" se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità interpellare CO 2 o la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che - nel Ticino almeno - lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'"au­torità di concessione" tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere, dunque, all'emanazione del giudizio.

 

                                16.   Nel caso in esame l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria (sull'identico beneficio postulato da K__________ __________ essa non si è pronunciata) perché, limitandosi a richiamare la documentazione prodotta davanti alla Commissione tutoria regionale, la richiedente non aveva reso verosimile la propria indigenza. A parere dell'Autorità di vigilanza, poi, il ricorso non aveva possibilità di buon esito, dato che "il provvedimento in disamina era stato proposto dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e dal Servizio medico-psicolo­gico sostenuto dai rispettivi rapporti agli atti; inoltre proprio la ricorrente si era dichiarata favorevole al medesimo, riconoscendo le proprie difficoltà e quelle del figlio" (decisione appellata, consid. 9).

 

                                17.   Nessuno degli argomenti testé riassunti resiste alla critica. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria vale - è vero - "solo davanti all'Autorità che lo ha concesso" (art. 15 cpv. 1 in fine Lag). L'Autorità di vigilanza non era tenuta dunque ad accomodarsi della documentazione inviata dalla richiedente alla Commissione tutoria regionale (lettera accompagnatoria 3 luglio 2008 dell'avv. PA 1 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, priva degli allegati). La procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è retta però dal principio inquisitorio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se la documentazione esibita alla Commissione tutoria regionale non le bastava, dunque, l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto invitare la richiedente a produrre gli atti mancanti o aggiornati, ma non poteva respingere l'istanza per quel solo motivo.

 

                                         Quanto alla parvenza di esito favorevole insita nel ricorso, essa non poteva dirsi inesistente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), già per il fatto che l'impugnazione andava parzialmente accolta. Per di più, non è vero che il collocamento del figlio "era stato proposto dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni". Tale Ufficio si è limitato a eseguire quanto chiedeva la Commissione tutoria regionale con riferimento al rapporto 29 gennaio 2008 consegnato dal Servizio medico-psicologico, tant'è che i responsabili dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni risultano nemmeno avere incontrato il ragazzo (lettera 30 luglio 2008 dell'Ufficio alla Commissione tutoria regionale, nell'incarto di quest'ultima). Che poi la ricorrente si fosse "dichiarata favorevole" al collocamento, riconoscendo le proprie difficoltà e quelle del figlio" è indubbio, ma è altrettanto indubbio che essa ha poi cambiato opinione, asserendo che la situazione era migliorata e che non occorreva più alcun intervento a protezione del figlio. Anche per quanto attiene all'assistenza giudiziaria, quindi, la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati all'Autorità di vigilanza perché, ravvisandone la necessità, solleciti la richiedente a completare o aggiornare gli atti trasmessi il 3 luglio 2008 alla Commissione tutoria regionale.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali, le ripetibili

                                         e l'assistenza giudiziaria in appello

 

                                18.   Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono l'annullamento della decisione impugnata, ma non l'archiviazione della misura a protezione del figlio, bensì unicamente il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza perché aggiorni (o faccia aggiornare) gli accertamenti specialistici deputati alla privazione della custodia parentale, sollecitando la Commissione tutoria regionale a definire le condizioni del collocamento, sempre che si confermi la necessità della misura. Ciò posto, gli appellanti potrebbero essere chiamati a sopportare - equitativamente - la metà della tassa di giustizia e delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si giustifica eccezionalmente di rinunciare a ogni prelievo. Per quel che è delle ripetibili, esse andrebbero compensate quand'anche CO 2 (o la Commissione tutoria regionale) avesse proposto di respingere l'appello, gli interessati conseguendo una vittoria meramente parziale. Non è dunque il caso di attribuire indennità.

 

                                         Merita per converso di essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria. Che gli appellanti si trovino in ristrettezze economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è infatti verosimile, la madre essendo invalida al 75% e il figlio non avendo redditi propri, così com'è evidente che l'appello non fosse privo di possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Altrettanto verosimile è che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che gli appellanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, dovessero farsi assistere da un legale per difendersi adeguatamente (art. 14 cpv. 2 Lag). In sede di tassazione andrà esaminato con attenzione, ad ogni modo, la nota del patrocinatore d'ufficio, giacché il beneficio dell'assistenza giudiziaria garantisce solo le prestazioni indispensabili a fini forensi (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Bisognerà valutare pertanto se in concreto si giustificassero due memoriali di appello, se fosse il caso di ripetere sostanzialmente le medesime argomentazioni in entrambi gli allegati e se il dispendio orario del patrocinatore d'ufficio risulti commisurato al tempo che un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere - senza prolissità né ridondanze - allo stesso risultato. Simile apprezzamento non può essere anticipato ora.

 

                                19.   La procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. L'accoglimento del ricorso legittima invece la corresponsione di ripetibili da parte del Cantone Ticino, il litigio in materia di assistenza giudiziaria opponendo i ricorrenti allo Stato (sopra, consid. 15). L'indennità va commisurata nondimeno al limitato impegno richiesto al patrocinatore d'ufficio per la stesura del ricorso (poco più di una pagina contestuale all'appello: punto 5). L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria nella misura in cui è correlata al ricorso.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                20.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria - anch'esso di natura incidentale - segue una volta ancora la via dell'azione principale, fermo restando che il diritto ticinese preclude allo Stato ogni possibilità di ricorso (sopra, consid. 15).

 

Per questi motivi,

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, i dispositivi n. 1, 3 e 5 della decisione impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.

 

                                   3.   AP 1 e K__________ __________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 

                                   4.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità di fr. 400.- complessivi per ripetibili.

 

                                   6.   La richiesta di assistenza giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.

 

                                   7.   Intimazione:

 

-;

-.

                                         Comunicazione:

                                         -;

                                         -.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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